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Consiglio di Amministrazione e Statuto

Consiglio di Amministrazione

In carica dal 12 Ottobre 2022

Presidente Sig. Criveller Sergio (nominato da Diocesi di Treviso)
Vice Presidente Sig. Giuseppe Canova (nominato da Provincia di Treviso)
Consigliere Sig. Antonio Battilana (nominato da Diocesi di Treviso)
Consigliere Sig. Savio Ermanno (nominato da Diocesi di Treviso)
Consigliere Sig. William Lombardo (nominato da Comune di Treviso)
Consigliere Sig.ra Amata Antonina (nominato da Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso)

Statuto

Titolo I – Denominazione e sede

Art. 1 Con Decreto Regionale n° 9 dell’8 agosto 2017 l’Ipab Opera Pia “Anna Maria ed Alessandro Antoniadi Maurocordato”, in base alla Legge Regionale n° 24 del 25 giugno 1993 e art. 12 Legge Regionale n° 55 del 15 dicembre 1982, è stato depubblicizzato. E’ quindi istituita la Fondazione Opera Pia “Anna Maria ed Alessandro Antoniadi Maurocordato” con sede in Borgo Mazzini, 52, Treviso. Essa trae la sua origine dal testamento 3 maggio 1942 del Principe Alessandro Antoniadi Maurocordato, testamento ispirato anche ai desideri e sentimenti della moglie del testatore Principessa Anna Maria Biron, trevigiana. L’Opera Pia è stata eretta in Ente Morale con Decreto Presidenziale 25 marzo 1950. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile. Per la realizzazione delle proprie finalità e degli scopi propri di cui al successivo art. 3 la Fondazione opera nell’ambito dei servizi sociali limitatamente ai territori della Provincia di Treviso e della Regione del Veneto.

Art. 2 La Fondazione potrà provvedere, nei termini di legge, all’istituzione di ulteriori sedi secondarie nell’ambito del territorio della Regione del Veneto.

Titolo II – Scopi e mezzi

Art. 3 La Fondazione Opera Pia “Anna Maria ed Alessandro Antoniadi Maurocordato”, in relazione alla volontà del fondatore, ha finalità di assistenza e beneficienza e persegue i seguenti scopi:

  1. concedere sussidi ai minori bisognosi, abbandonati o ammalati della Provincia di Treviso;
  2. concedere particolari sussidi ai minori abbandonati della stessa Provincia per il loro avviamento allo studio e l’inserimento lavorativo;
  3. concedere sussidi a famiglie disagiate della Provincia di Treviso, in presenza di minori, su segnalazione di istituzioni pubbliche e privato sociale;
  4. erigere opere di assistenza all’infanzia e alla gioventù minore della suddetta Provincia come asilo, centri ricreativi, colonie marine, montane, agricole ecc.

L’attività della Fondazione si ispira ai principi della solidarietà e della promozione integrale della persona. La Fondazione, in particolare, sviluppa la tutela dei minori promuovendo attività nei seguenti settori:

  1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
  2. istruzione;
  3. beneficenza;
  4. formazione;
  5. ricerca scientifica.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 4 La Fondazione adempie le proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, territoriali, culturali e di studio. La Fondazione, nell’adempimento dei propri scopi istituzionali, promuove la cooperazione con enti pubblici e privati aventi analoghi scopi. 

Art. 5 Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e beni immobili indicati nell’atto di trasformazione da IPAB a Fondazione. Lo stesso può essere accresciuto da beni mobili e immobili che potranno utilmente pervenire e che il Consiglio di Amministrazione destini all’incremento del patrimonio stesso.

Art. 6 La Fondazione provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale con:

  1. redditi del proprio patrimonio;
  2. rette, tariffe o contributi derivanti dall’esercizio delle proprie attività istituzionali;
  3. proventi di oblazioni e atti di liberalità;
  4. somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che il Consiglio di Amministrazione destini ad uso diverso dall’incremento patrimoniale;
  5. proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse.

Titolo III – Organi amministrativi della Fondazione

Art. 7 – Organi amministrativi della Fondazione Sono organi amministrativi della Fondazione:

  1. di governo ed indirizzo:
    • il Consiglio di Amministrazione
    • il Presidente;
  2. di controllo interno:
    • il Revisore dei conti.

Capo I – Consiglio di Amministrazione

Art. 8 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 6 (sei) membri:

  • 3 consiglieri nominati dalla Diocesi di Treviso;
  • 1 consigliere nominato dal Comune di Treviso;
  • 1 consigliere nominato dalla Provincia di Treviso;
  • 1 consigliere nominato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso.

I consiglieri restano in carica 5 (cinque) anni con possibilità di essere confermati. Non è previsto il potere di revoca dei consiglieri da parte degli enti che li nominano. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito quanto prima dal soggetto che lo ha nominato e completa il mandato del sostituito. Nel caso in cui venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

  1. su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo;
  2. su richiesta motivata di almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo di lettera, fax o e-mail, comunicando anche l’ordine del giorno. Per l’interesse della Fondazione il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica. Le dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio medesimo, che ne prenderà atto nella prima riunione utile. La decadenza o la cessazione per dimissioni, morte, impedimento permanente è pronunciata dal Consiglio e immediatamente comunicata all’Ente di riferimento competente alla nomina in sostituzione. Il consigliere nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio del quale viene a far parte. Art. 10 Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare il Consiglio:

  • approva il bilancio preventivo, il consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
  • delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all’autorità competente per l’approvazione secondo le modalità di legge;
  • delibera l’accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
  • predispone i programmi fondamentali dell’attività dell’ente e ne verifica   l’attuazione;
  • forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull’attività dell’ente;
  • nomina il Direttore dell’ente;
  • nomina il Revisore dei Conti;
  • forma la pianta organica dell’ente, dando mandato al Presidente e al Direttore di provvedere all’assunzione del personale.

Art. 11 Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l’intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità, si considera approvata la proposta sostenuta dal Presidente.

Capo II – Il Presidente

Art. 12 Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali, di nominare avvocati e procuratori alle liti, di nominare consulenti e professionisti esterni. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un’azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l’attività dell’ente. Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la facoltà di nominare e revocare il Vicepresidente. Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta successiva. In caso di assenza o di impedimento, i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente o, in caso di impedimento o assenza di quest’ultimo, dal consigliere più anziano per età. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che l’ha eletto, salvo diversa determinazione motivata del Consiglio di Amministrazione e adottata a maggioranza assoluta dei componenti dello stesso.

Capo III – Revisore dei Conti

Art. 13 Il controllo sulla regolare amministrazione della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti. Il Revisore dei Conti viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere confermato. Il Revisore dei Conti deve essere iscritto nel registro di cui al D. Lgs.vo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14 Il Revisore dei Conti, su invito del Presidente, può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell’esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Titolo IV – Amministrazione e norme generali

Art. 15 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore della Fondazione, responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione. La nomina di regola ha durata quinquennale e comunque non va oltre la durata del Consiglio che lo ha nominato. Il Direttore può essere confermato e, inoltre, la sua nomina può essere revocata per giustificato motivo. Il Direttore collabora col Presidente nello svolgimento delle sue funzioni; esso, su invito del Consiglio stesso, partecipa alle sue riunioni esercitando funzioni di consulente. Il Direttore sovrintende al personale della Fondazione e risponde di ogni aspetto organizzativo della vita della stessa; ha il compito di provvedere, sotto la vigilanza del Presidente, all’attuazione delle deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione. Sulla base di espressa procura del Consiglio di Amministrazione può provvedere, d’intesa con il Presidente, all’assunzione di personale, all’affidamento di collaborazioni e compie gli atti di disposizione di beni mobili o immobili ai quali sia legittimato. Il compenso del Direttore è fissato dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle mansioni e alle funzioni organizzative richieste. In mancanza del Direttore le sue funzioni vengono esercitate dal Presidente della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione dell’ente potrà nominare ulteriori dirigenti nel numero e con le attribuzioni stabilite dal Consiglio stesso.

Art. 16 La Fondazione Opera Pia Maurocordato adotta una contabilità di tipo economico-patrimoniale con degli specifici strumenti di programmazione, quali un bilancio economico annuale di previsione ed un pari strumento di durata triennale. Al termine di ogni esercizio, che ha durata dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare, andrà poi predisposto il relativo bilancio annuale. Tali documenti dovranno essere redatti sulla scorta, con le modalità e le tempistiche delle specifiche previsioni di cui alla DGR Veneto nr. 780 del 21/05/2013 e, in assenza o carenza delle stesse, del Codice Civile.

Art. 17 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. È fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell’organizzazione dell’ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d’opera retribuite nonché di soggetti che effettueranno erogazioni liberali alla Fondazione; il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 18 L’ordinamento, la gestione e la contabilità nonché le attribuzioni dei dirigenti e degli organi interni, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione spetta un compenso annuo non superiore al 5% delle rendite patrimoniali fondazionali nette. La ripartizione di tale compenso tra il Presidente, e i componenti del Consiglio di Amministrazione verrà di anno in anno deliberato dal Consiglio stesso. Inoltre, ad ogni consigliere spetta un gettone di presenza per ogni seduta il cui importo verrà determinato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo V – Devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

Art. 20 Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo fondazionale o per qualsiasi ragione credesse di dovere estinguere la Fondazione, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. I beni residui, una volta effettuata la liquidazione, saranno devoluti ad altro ente non commerciale avente sede in Provincia di Treviso le cui finalità di assistenza ed educazione all’infanzia siano coerenti con gli scopi originari della Fondazione. La dichiarazione di estinzione della Fondazione spetta all’autorità competente ai sensi dell’art. 6 del D. P. R. 361/2000.

Art. 21 Per le materie non contemplate nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 22 I componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il Presidente e Vicepresidente della Fondazione, attualmente in carica, sono confermati per cinque anni a far data dall’entrata in vigore del presente statuto.

Treviso, 28 settembre 2017